Il Consiglio federale emette una modifica dell’ordinanza per attuare l’offensiva solare

Marzo 2023

Nella riunione del 17 marzo 2023, il Consiglio federale ha adottato modifiche all'Ordinanza sull'energia, all'Ordinanza sulla promozione dell'energia e all'Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico. Tali modifiche entreranno in vigore il 1° aprile 2023. Esse consentono l'attuazione delle modifiche alla Legge sull'energia approvate dal Parlamento, in vigore dal 1° ottobre 2022 (misure urgenti per la fornitura a breve termine di un approvvigionamento elettrico sicuro in inverno, offensiva solare).

Con gli emendamenti alla Legge sull’Energia, il Parlamento facilita l’approvazione di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni e stabilisce un sussidio per essi con un pagamento una tantum fino al 60% dei costi di investimento. Queste agevolazioni si applicano fino a quando questi nuovi impianti fotovoltaici di grandi dimensioni consentiranno una produzione totale annua di un massimo di 2 terawattora (TWh) in tutta la Svizzera. Gli emendamenti alla Legge sull’Energia sono limitati al 2025.

Le modifiche all’Ordinanza sull’energia, all’Ordinanza sulla promozione dell’energia e all’Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico, adottate dal Consiglio federale il 17 marzo 2023, riguardano l’attuazione dell’Articolo 71a della Legge sull’energia (produzione di elettricità supplementare da impianti fotovoltaici di grandi dimensioni). Il DATEC ha condotto una consultazione pubblica in merito dal 5 al 16 dicembre 2022. Il Consiglio federale ha ora stabilito i seguenti principi nell’ordinanza:

Soglia di espansione 2 TWh: La soglia di 2 TWh è determinata dalla produzione dei progetti legalmente approvati. I Cantoni dovranno riferire all’Ufficio Federale dell’Energia (UFE) in modo continuativo sui progetti pianificati e sul loro stato di avanzamento dal momento della gara d’appalto pubblica fino alla messa in funzione. L’UFE mantiene un elenco accessibile al pubblico e continuamente aggiornato di queste informazioni.

Esclusione delle aree di rotazione delle colture: Gli impianti nelle aree di rotazione delle colture sono esclusi dal campo di applicazione dell’Articolo 71a. Ciò impedisce a questi impianti fotovoltaici di entrare in competizione con la produzione alimentare.

Permesso di costruzione: La licenza edilizia deve essere rilasciata dal Cantone. Ciò richiede il consenso del Comune di ubicazione e dei proprietari terrieri. Come parte del permesso di costruzione, il Cantone deve anche stabilire le condizioni per lo smantellamento. Per l’allacciamento elettrico è necessaria un’autorizzazione dell’Ispettorato Federale per gli Impianti a Corrente Pesante o dell’Ufficio Federale dell’Energia. L’autorità cantonale preposta al rilascio delle licenze si coordina con le autorità federali.

Importo del pagamento una tantum: La domanda può essere presentata se è stata rilasciata una licenza edilizia legalmente vincolante per il progetto. L’importo massimo della sovvenzione una tantum è pari al 60% dei costi di investimento ammissibili. Per poter beneficiare del sussidio, almeno il dieci percento della produzione prevista dell’intero impianto pianificato o 10 gigawattora deve essere immesso nella rete entro la fine del 2025. La scadenza per la messa in funzione completa degli impianti è fissata alla fine del 2030. Per i progetti che non soddisfano questi criteri, è disponibile la normale compensazione una tantum per gli impianti fotovoltaici. Rafforzamento della rete: La Commissione Federale per l’Elettricità è responsabile dell’approvazione del compenso per i rinforzi di rete necessari per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni. Questi costi fanno parte dei servizi di sistema della società di rete nazionale Swissgrid.

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